TNT blogLa grande bugia sul diritto di copia privata e la truffa dell’equo compenso.
Si ventila addirittura l’ipotesi che non sia un dovere garantire l’uso di opere legalmente acquistate qualora una azienda per qualche motivo non possa più garantire l’autenticazione.

L’equo compenso non è una invenzione di questi ultimi anni; infatti esso era già stato introdotto, seppur non con questa dicitura, dalla legge n. 93 del 5 febbraio 1992. Questa legge mise un balzello, in favore degli aventi diritto allo sfruttamento economico di musica ed opere videografiche, sia sui nastri di registrazione video ed audio, sia sugli apparecchi atti all’utilizzo di tali supporti.
Tutti noi siamo a conoscenza del fatto che questi dispositivi siano predisposti per essere collegati alle televisioni ed alle radio allo scopo di effettuare registrazioni audio e video, che consentano successive e pressoché infinite riproduzioni nei tempi e nei modi preferiti dagli acquirenti, una pratica fino ad oggi diffusissima e mai contestata a nessuno.
Gli unici che intendono far percepire questa consuetudine come una illegalità sono coloro che hanno goduto – e stanno tuttora godendo – degli introiti derivanti da questa royalty forfetaria, applicata indistintamente su supporti di registrazione vergini, memorie fisse o trasferibili, nonché apparecchi di registrazione, per compensare gli autori e tutta la filiera dell’industria culturale di un eventuale mancato acquisto dovuto al fatto che su tali dispositivi sia tecnicamente possibile registrare anche materiale protetto dal diritto d’autore. Quindi si presuppone che si possa incorrere in un reato e a priori si prendono precauzioni….ma nel nostro ordinamento giuridico il Codice Penale non sancisce forse la presunzione di innocenza come principio secondo il quale un imputato è innocente fino a prova contraria??
Per avallare questo balzello, nella legge sul diritto d’autore è stata introdotta l’eccezione del diritto di riproduzione privata ad uso personale (c.d copia privata), come esplicitato nell’articolo 71-sexies della Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Questo articolo, pur creando un’eccezione per le opere protette dai sistemi previsti nell’articolo 102 quater (che riguarda la facoltà data ai titolari di diritti di creare una protezione tecnologica per le loro opere, ma che comunque approfondiremo in seguito), è perentorio. Non ponendo alcuna condizione, si suppone che sia lecito fare una copia privata di qualsiasi opera, qualunque sia la fonte di acquisizione e qualunque sia il legittimo accesso avuto. Nel comma 1 non vi sono limitazioni per l’esercizio di questa eccezione, il che ci porta alla seguente conclusione: se il diritto alla registrazione di una copia privata viene così chiaramente espresso in una legge, per giunta gravata da un balzello per poterla esercitare, esso diventa di fatto un diritto inalienabile.

Non è mia intenzione ripetere quanto illustri giuristi hanno già espresso nel merito di questo articolo di legge, mi è sufficiente ribadire come non esista alcun vincolo all’esercizio di questo diritto quando l’accesso all’opera è legittimo e non condizionato sulla base di accordi contrattuali (per esempio un affitto per visione dalle videoteche o un prestito dalle biblioteche), ma a questo proposito non posso esimermi dal citare un ottimo articolo di Alessio Canova su Punto Informatico e gli interessanti commenti che esso ha sviluppato, senza che nessuno lo abbia mai apertamente smentito o contestato.

Il legislatore ha inoltre voluto inserire il comma 4, che esplicitamente ribadisce questo diritto anche in caso siano state apposte le misure tecnologiche di protezione di cui all’articolo 102-quater (DRM), probabilmente con l’intento di indurre le aziende a diffondere materiali protetti da limitazioni di accesso di qualsiasi tipo, proprio per avvalorare maggiormente questa royalty dell’equo compenso su copia privata. Quello che, però, mi lascia perplesso è la conclusione di quel comma, “a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti“, in particolare per la parte sottolineata. Cosa significa “ingiustificato pregiudizio”? Analizzando i termini in senso puramente letterale, vuol dire che senza alcun motivo questo diritto può essere rifiutato. Eppure, a leggere tutto l’articolo, si evince che chiunque abbia un legittimo accesso al contenuto è autorizzato a poterne fare una copia per uso personale su un sopporto appositamente prodotto per la copia di opere protette da copyright, indipendentemente da come ne sia venuto in legittimo possesso, che potrebbe anche essere quello del prestito privato. Ma come si esercita questo diritto quando un ingiustificato pregiudizio può negarlo? Come si richiede alle aziende che commerciano DVD di opere protette col sistema Digital Rights Management (ormai tutte) di poter esercitare questo diritto? Sarà una cosa che cercheremo di scoprire nei prossimi mesi facendo delle richieste specifiche, l’analisi delle cui risposte sarà il contenuto di una indagine conoscitiva che pubblicheremo entro la fine del 2009 su queste pagine.

A questo proposito la notizia più sconcertante ci giunge dagli USA, stando a quanto afferma Steven Metalitz: attraverso il sistema di controllo DRM si pretenderebbe addirittura di rendere inaccessibili persino i contenuti legalmente acquistati in rete. Se un simile comportamento diventasse la prassi e le istituzioni non ponessero un fermo altolà a progetti tanto discutibili, si finirebbe solo per spingere le persone procacciarsi le opere in modo illegale per evitare di dover versare la royalty della royalty, in una sorta di matrioska del balzello già ampiamente utilizzata dallo Stato con le accise, imposte che gravano sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo (tra cui la benzina e i tabacchi) che concorrono a formare il valore dei prodotti stessi, per cui l’IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa accisa. Ma lo Stato è sovrano ed insindacabile, a differenza delle aziende che sfruttano il copyright per i loro affari e che, quindi, non possono anche pretendere di vincolare quello che hanno in precedenza venduto ai loro clienti.
Dulcis in fundo, sempre negli USA, sono stati dichiarati fuorilegge i software creati per realizzare copie di dvd. Poiché – in tema di copyright – gli USA sono spesso precursori di leggi ed iniziative che poco o nulla hanno a che vedere con la tutela dei consumatori, ma che sono ad esclusivo appannaggio della lobby delle major, di queste cose dobbiamo seriamente preoccuparci. Questi ed altri segnali, come ad esempio la legge francese che punisce i produttori di software di file sharing solo perché possono essere usati anche per scopi non consentiti dalla legge, sono campanelli d’allarme che non possiamo né dobbiamo sottovalutare, perché sono un inequivocabile presagio del fatto che si stiano pensando ed attuando le strategie più incredibili per proteggere gli interessi economici di poche corporations che agiscono in nome di un obsoleto sfruttamento dei diritti d’autore.

In questo contesto prendiamo atto che il “mercato” dell’equo compenso in Italia è stimato per una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni di euro prelevati alla fonte su tutti gli acquisti di supporti atti a contenere informazioni digitali, indifferentemente dall’uso che ne viene fatto. La commissione per la rideterminazione dell’equo compenso, seppur convocata con ritardo di 4 anni, ha richiesto una audizione a Frontiere Digitali che ha presentato una propria relazione nella quale, come anche nell’articolo di Guido Scorza, si pone l’accento sul fatto che non possono essere gravati da questo balzello indiscriminatamente tutti i supporti per lo storage di dati digitali.

In conclusione mi permetto di affermare – senza timore di essere smentito – che il balzello conosciuto con il più banale appellativo di equo compenso non è assolutamente equo e – anzi – del tutto iniquo. Non soddisfa i principi di equità perché colpisce indistintamente tutti gli acquirenti, anche chi non usa i supporti per copiare opere tutelate da copyright, inoltre è iniquo perché ormai pressoché tutti i contenuti sono blindati da controlli di tipo DRM e sono certo che la nostra inchiesta rileverà come sia arduo (se non addirittura impossibile) esercitare il diritto contenuto nel comma 4 dell’articolo 71 sexies (apparente insanabile contrasto tra la legittimità della copia privata e la gestione del diritto digitale).

Se siete in possesso di DVD o CD musicali protetti da misure tecnologiche e avete voglia di diventare parte attiva di questa inchiesta che avvieremo entro la fine di settembre, potete contattarmi scrivendo a luigi.diliberto@gmail.com.
Se, invece, state pensando che l’argomento possa non riguardarvi, tenete presente che un legittimo accesso a questi contenuti è dato anche solo dall’aver avuto in prestito gratuito gli originali da un vostro amico o conoscente.

Luigi Di Liberto
Questo articolo è protetto da licenza Kopimi: siete moralmente obbligati a copiare e ridiffondere senza scopo di lucro e non potete sottrarvi dal fornire gratuitamente una copia, o per lo meno il link all’articolo, a chi ve la dovesse richiedere.

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