In luglio la Corte Suprema austriaca, dopo 4 anni e un’interrogazione alla Corte di Giustizia Europea, ha stabilito che le richieste dei dati personali di persone sospettate di file sharing illegale dall’indirizzo IP non sono ammissibili. Gli ISP devono passare al richiedente i dati personali dei propri clienti solo se ordinato da un magistrato.
Il caso della collecting society LSG contro Tele2 si è risolto favorevolmente per quest’ultima. La LSG aveva citato in giudizio il provider a seguito del rifiuto di consegnare i dati personali dei propri clienti che, secondo quanto affermato dalla LSG, avrebbero condiviso materiale protetto da copyright. La LSG richiedeva a Tele2 di associare agli indirizzi IP e agli orari forniti le identità dei sospettati, al fine di poterli denunciare o proporre loro un accordo extragiudiziale.
La Corte Suprema ha basato la sua decisione partendo dall’analisi dell’articolo 6 della Direttiva Europea 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, per brevità direttiva ePrivacy ) che stabilisce:
Articolo 6
Dati sul traffico
1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l’articolo 15, paragrafo 1.
Era cruciale stabilire pertanto se l’indirizzo IP fornito da LSG dovesse essere considerato come dato di traffico. Tele2 sosteneva che così doveva essere, essendo gli indirizzi IP forniti dinamicamente un dato essenziale dell’abbonato per il traffico stesso di rete, e come tale protetto dalla segretezza delle comunicazioni. Nel 2007 la Corte Suprema aveva sospeso il procedimento e aveva richiesto alla Corte di Giustizia Europea e alla Commissione austriaca garante della privacy un parere in merito. Le risposte, che sarebbero arrivate intorno a febbraio 2009 secondo quanto riportato da FutureZone, hanno corroborato la linea di Tele2.
A seguito della decisione della Corte Suprema, i dati personali degli utenti, dedotti da orario e indirizzo IP, possono essere rivelati al richiedente solo e soltanto a seguito di un ordine di un magistrato. Si tratta di un’importante vittoria di principio basata su solide basi che da una parte conferma il diritto alla privacy dei cittadini europei e dell’altra protegge gli ISP contro pratiche dannose sempre più di frequente applicate da collecting societies, associazioni antipirateria e major dell’intrattenimento nel tentativo di instaurare un clima di tensione basato puramente su sospetti.
“Allegoria, ovvero il Trionfo della Giustizia” di Hans von Aachen
La direttiva ePrivacy sarà profondamente modificata quando verrà approvato il Pacchetto Telecom, ma sia nella posizione del Parlamento Europeo sia in quella del Consiglio dei Ministri dell’Unione il paragrafo 1 dell’articolo 6, al termine della fase di Seconda Lettura del Parlamento, è rimasto invariato.
La vignetta qui a sinistra recita: “Un messaggio importante dall’industria globale dell’intrattenimento… Ricordate quando la radio avrebbe distrutto l’industria dei dischi? Quando la televisione sarebbe stata la fine del cinema? I nastri casalinghi avrebbero ucciso la musica? I videoregistratori sarebbero stati la morte di Hollywood? Ebbene, un nuovo spettro infesta le sale riunioni dei consigli di amministrazione dell’industria dell’intrattenimento… INTERNET!” Il signore che rappresenta le major dice: “Questa scena incantevole può sembrare innocua, ma se il bel gattino che stanno guardando sul video-blog di zia Val sta ballando su materiale coperto da copyright, questa famiglia STA RUBANDO! Ecco perché abbiamo bisogno del potere di vietarti l’accesso a Internet – perché i nostri copyright valgono più dei tuoi diritti umani!”

One Response
Pingback by YBlog
20 dicembre 2010 alle 11:04
[...] sentenza (http://blog.tntvillage.scambioetico.org/?p=3168) della Corte Suprema austriaca sul caso Tele2 contro LSG è di capitale importanza [...]
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